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1. All'articolo 2209 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
1. Identico. | ||||||||||||||||||||
«Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito | |||||||||||||||||||||
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al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese». | |||||||||||||||||||||
2. Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, può essere provato mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo. |
2. Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, comprese le operazioni telematiche, può essere provato mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo. | ||||||||||||||||||||
3. Qualora venga esibita la documentazione di cui al comma 2, è fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere la produzione della procura in forme diverse. | 3. Identico. | ||||||||||||||||||||
4. Per le imprese il rilascio della procura per il compimento di operazioni telematiche verso la pubblica amministrazione può avvenire, previa richiesta sottoscritta congiuntamente dall'imprenditore e dal procuratore, mediante rilascio e trasmissione al registro delle imprese di un certificato digitale qualificato di rappresentanza da parte di un certificatore accreditato. La modifica e la revoca dei poteri conferiti sono disciplinate dall'articolo 2207 del codice civile. | 4. Identico. | ||||||||||||||||||||
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1. Le imprese, costituite in forma societaria, indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
1. Ai fini della conservazione ottica sostitutiva di documenti originali unici da
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